Sez. 3, Sentenza n. 8547 del 23/06/2000 (Rv. 537947 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO | Clausola di pagamento mediante tratta - Spostamento del "forum destinatae solutionis" in favore del criterio del domicilio del debitore ex art. 44 legge cambiaria - Esclusione - Limiti - Clausola di pagamento solo parzialmente mediante tratte - Applicabilità del predetto art. 44 - Esclusione - Fondamento.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO
Ai fini della competenza per territorio ex art. 20 cod. proc. civ., non incide sul "forum destinatae solutionis" la pattuita modalità di pagamento del prezzo mediante cambiale tratta, se tale modalità non sia prevista come esclusiva, ma come semplice facoltà concessa al debitore (nel qual caso non comporta deroga al principio generale del "forum solutionis" fissato dagli artt. 1182, terzo comma, e 1498, terzo comma, cod. civ., con esclusione pertanto, dell'applicabilità del diverso criterio di individuazione del luogo di pagamento nel domicilio del debitore, ex art. 44 legge cambiaria), e, comunque, se non risulti certa la rinunzia dell'alienante al diritto di essere soddisfatto al proprio domicilio ai sensi dell'art. 1498, terzo comma citato, la cui disciplina, ove il venditore abbia ad essa rinunziato, diviene, tuttavia, nuovamente applicabile, anche ai fini suindicati, nell'ipotesi in cui il compratore non abbia onorato il detto titolo di credito. A maggior ragione, non vale ad escludere il foro individuato dal combinato disposto degli artt. 20 cod. proc. civ. e 1182, terzo comma, cod. civ. (domicilio del creditore) la previsione che il prezzo sia pagato in parte in danaro ed in parte in cambiali. In tale ipotesi, infatti, il creditore non agisce nei confronti del debitore inadempiente sulla base di cambiali, bensì dell'azione causale, restando, per tale via, esclusa la l'applicabilità del citato art. 44 legge cambiaria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1498, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 44
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)