Sez. 2, Sentenza n. 3943 del 08/06/1983 (Rv. 428870 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - CLAUSOLA DI PAGAMENTO MEDIANTE TRATTA - SPOSTAMENTO DEL FORUM DESTINATAE SOLUTIONIS - ESCLUSIONE - LIMITI.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - CLAUSOLA DI PAGAMENTO MEDIANTE TRATTA - SPOSTAMENTO DEL FORUM DESTINATAE SOLUTIONIS - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Ai fini della Competenza per territorio ex art. 20 cod. proc. civ., non incide sul forum destinatae solutionis la pattuita modalità di pagamento del prezzo mediante cambiale-tratta se tale modalità non sia prevista come esclusiva, ma come semplice facoltà concessa al debitore (nel qual caso non comporta deroga al principio generale del forum solutionis fissato dagli artt. 1182, terzo comma, e 1498, terzo comma, cod. civ.), e comunque, se non risulti certa la rinunzia dell'alienante al diritto di essere soddisfatto al proprio domicilio ai sensi dell'art. 1498, terzo comma, citato, la cui disciplina, ove il venditore abbia ad essa rinunziato, diviene, tuttavia, nuovamente applicabile, anche ai fini suindicati, nell'ipotesi in cui il compratore non abbia onorato il detto titolo di credito. (V 5858/82, mass n 423601; (V 3104/81, mass n 413674; (Conf 4173/82, mass n 422148).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1498, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 44
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)