Sez. 6, Sentenza n. 3995 del 08/11/1995 Cc. (dep. 24/01/1996) Rv. 203848 - 01
Misure cautelari - Personali - Provvedimenti - Ordinanza del giudice - Requisiti - Motivazione | Ordinanza emessa successivamente al decreto di rinvio a giudizio - Decreto che non contenga valutazione dei dati probatori - Necessità che il provvedimento impositivo motivi sulla gravità degli indizi - Sussistenza - Ragione - Conseguenza.
Misure cautelari - Personali - Provvedimenti - Ordinanza del giudice - Requisiti - Motivazione
L'ordinanza impositiva della misura della custodia cautelare emessa successivamente al decreto di rinvio a giudizio non può fondarsi esclusivamente su detto decreto qualora lo stesso non contenga esplicita valutazione degli elementi probatori, limitandosi ad asettica elencazione delle relative fonti: in tal caso si concretizzerebbe violazione del precetto tassativo di cui all'art. 13 comma secondo Cost. secondo cui la libertà personale può essere limitata solo con provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria; conseguentemente il Tribunale della Libertà, investito del riesame di una siffatta situazione non può sottrarsi all'obbligo di rendere congrua e sostanziale motivazione sulla gravità del quadro indiziario.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 13 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)