Sez. 1, Sentenza n. 10426 del 02/02/2005 Cc. (dep. 16/03/2005) Rv. 231602 - 01
COSA GIUDICATA (Cod. proc. pen. 1988) - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("ne bis in idem") | Divieto di un secondo giudizio per i medesimi fatti ai sensi dell'art. 54 dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 ratificato con legge 30 settembre 1993 n. 388 - Applicabilità solo in caso di precedente condanna - Provvedimento di archiviazione emesso dall'Autorità giudiziaria tedesca - Preclusione per l'esercizio dell'azione penale nello Stato italiano - Esclusione.
COSA GIUDICATA (Cod. proc. pen. 1988) - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("ne bis in idem")
Il principio del "ne bis in idem internazionale", sancito dall'art. 54 della legge 30 settembre 1993 n. 388, di ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione dell'Italia all'accordo di Schengen del 14 giugno1985, opera, nel diritto interno, solo in presenza di una sentenza o di un decreto penale divenuti irrevocabili. Ne consegue che non può essere considerato preclusivo del giudizio in Italia per i medesimi fatti il decreto di archiviazione emesso dall'Autorità giudiziaria tedesca che, in base ad entrambi gli ordinamenti, non é in alcun modo equiparabile alla sentenza - intesa come provvedimento che definisce il giudizio con efficacia di giudicato di condanna o di assoluzione - costituente l'unico fatto impeditivo di un secondo giudizio in un altro Stato in ordine agli stessi fatti. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la decisione del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato l'incidente proposto da un soggetto condannato in Italia con sentenza definitiva per plurime violazioni alla disciplina sulle armi, in relazione ad alcune delle quali l'Autorità giudiziaria tedesca aveva in precedenza emesso decreto di archiviazione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Legge 16/05/1977 num. 305 art. 53, Legge 16/10/1989 num. 350, Legge 30/09/1993 num. 388 art. 54, Tratt. Internaz. 14/06/1885
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)