Sez. L, Sentenza n. 8472 del 25/09/1996 (Rv. 499745 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE | Regione Lazio - Istituzione delle Aziende unità sanitarie locali in luogo delle Unità sanitarie locali - Rapporti giuridici relativi agli enti cessati - Titolarità e rappresentanza processuale - Attribuzione alle Aziende (e non alla Regione) ex delibera della Giunta regionale n. 5248 del 1994 - Distinzione di bilanci - Rilevanza meramente interna.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE
Nella Regione Lazio, a seguito della cessazione delle Unità sanitarie locali e l'assunzione delle loro funzioni da parte delle "Aziende unità sanitarie locali" di nuova istituzione, sono queste ultime - e non la Regione - che hanno acquisito la titolarità dei rapporti già facenti capo agli enti soppressi, nonché la relativa rappresentanza processuale, in virtù della delibera della Giunta regionale n. 5248 del 6 luglio 1994, che ha affidato la "gestione stralcio alle aziende unità sanitarie in cui sono costituite le gestioni"; infatti le Aziende non possono non avere, senza alcuna distinzione di soggettività giuridica, la rappresentanza processuale anche relativamente all'ufficio stralcio in esse appositamente costituito, mentre la distinzione di gestioni contabili prescritta dalla Regione a far tempo dal 30 giugno 1994 (di chiusura della gestione delle U.S.L.) ha rilievo meramente interno.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 CORTE COST. PENDENTE, Legge Reg. Lazio 16/06/1994 num. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)