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Sez. U, Sentenza n. 1237 del 30/11/2000 (Rv. 542285 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - IN GENERE | Soppressione delle USL e istituzione delle AUSL - Conseguenze - Successione delle regioni nei rapporti obbligatori di pertinenza delle USL - Sussistenza - Gestioni stralcio - Attribuzioni - Proroga delle soggettività delle USL - Configurabilità - Conseguenze - Impugnazione avverso una sentenza resa nei confronti di una USL - Legittimazione della AUSL subentrante - Sussistenza - Esclusione - Legittimazione della gestione stralcio o della regione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2000-11-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542285-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - IN GENERE

A norma dell'art. 6 legge n. 724 del 1994 (prevedente che in nessun caso le regioni possono far gravare sulle neo - costituite aziende unità sanitarie locali i debiti già facenti capo alle soppresse unità sanitarie locali), si è realizzata una successione "ex lege" della regione nei rapporti obbligatori già di pertinenza delle USL, attraverso la creazione di apposite gestioni stralcio, fruenti della soggettività dell'ente soppresso (prolungata durante la fase liquidatoria) e rappresentate dal direttore generale delle neo costituite AUSL, che, in veste di commissario liquidatore, agisce nell'interesse della regione; ne consegue che, ove la successione intervenga in corso di causa, la legittimazione processuale attiva e passiva e, in particolare, la legittimazione ad impugnare la sentenza resa nei confronti di una USL, spetta non già alla AUSL subentrante, bensì alla USL soppressa (la cui soggettività continua nella gestione stralcio per tutta la fase liquidatoria), ovvero alla regione, in ipotesi di intervento o chiamata in causa di essa nella sua qualità di successore a titolo particolare.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Decreto Legge 30/12/1992 num. 502 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/1994 num. 724 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)