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Sez. 1, Sentenza n. 11419 del 12/11/1998 (Rv. 520646 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE | Qualità di imprenditore commerciale del fallito - Conoscenza da parte del terzo contraente convenuto in revocatoria al tempo dell'atto impugnato - Rilevanza - Condizioni e limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520646-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE

Il principio secondo il quale nel giudizio per revocatoria promosso dal curatore ex art. 67 legge fall. non è consentito mettere in discussione la qualità di imprenditore del fallito comporta che la domanda del curatore non può essere disattesa (e l'atto non può essere ritenuto irrevocabile) in quanto al soggetto poi fallito non appaia oggettivamente riferibile la qualità di imprenditore commerciale (poiché ogni indagine al riguardo è riservata al giudizio per la dichiarazione di fallimento ed all'eventuale procedimento di opposizione alla relativa sentenza), ma non implica la irrilevanza "tout court", ai fini della pronuncia di merito sull'azione revocatoria, della verifica della situazione psicologica in cui versava il terzo acquirente al momento della stipula dell'atto in ordine alla conoscenza o meno di detto essenziale presupposto. La condizione di imprenditore commerciale, difatti, pur non venendo in considerazione quale autonomo requisito oggettivo ai fini dell'accoglimento della domanda del curatore, ben può essere, in sè stessa, revocata in dubbio, con riferimento al tempo del compimento del negozio, in via del tutto incidentale, ma determinante agli effetti della eventuale esclusione di una realtà giuridica che, se non esistente, non pare legittimamente predicabile in termini di "conoscenza o conoscibilità" da parte del terzo acquirente, così che, a tale indagine, non risulta ostativo l'avvenuto accertamento, in sede di dichiarazione di fallimento, di tale qualità con riferimento al diverso momento dell'apertura della procedura concorsuale. (Il principio di diritto è stato affermato dalla S.C. con riferimento ad una fattispecie in cui l'atto era stato compiuto da un soggetto poi dichiarato fallito in qualità di socio illimitatamente responsabile di una società di persone, ma che, all'epoca della stipula del negozio, non aveva ancora assunto detta qualità di socio, causa efficiente, in via esclusiva, del suo personale assoggettamento alla procedura concorsuale).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 147 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)