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Sez. 1, Sentenza n. 2911 del 25/03/1994 (Rv. 485913 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - In genere | Giudizio relativo - Qualità d'imprenditore del fallito - Contestazione - Inammissibilità - Consapevolezza o meno da parte del convenuto della predetta qualità al tempo dell'atto impugnato - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1994-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485913-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - In genere

Nel giudizio promosso dal curatore con azione revocatoria fallimentare non è consentito mettere in discussione la qualità d'imprenditore del fallito, essendo ogni indagine al riguardo riservata alla sentenza dichiarativa del fallimento ed all'eventuale procedimento d'opposizione contro di essa, né è rilevante accertare se di tale qualità fosse consapevole la parte convenuta al tempo dell'atto impugnato, trattandosi di atteggiamento soggettivo non compreso fra i requisiti occorrenti per l'accoglimento della domanda (influenzata dalla "scientia" o dalla "inscientia" dello stato d'insolvenza dell'obbligato, a prescindere dalla prospettazione della sussistenza delle ulteriori condizioni necessarie per l'apertura del fallimento).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)