Sez. 1, Sentenza n. 2911 del 25/03/1994 (Rv. 485913 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - In genere | Giudizio relativo - Qualità d'imprenditore del fallito - Contestazione - Inammissibilità - Consapevolezza o meno da parte del convenuto della predetta qualità al tempo dell'atto impugnato - Irrilevanza.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - In genere
Nel giudizio promosso dal curatore con azione revocatoria fallimentare non è consentito mettere in discussione la qualità d'imprenditore del fallito, essendo ogni indagine al riguardo riservata alla sentenza dichiarativa del fallimento ed all'eventuale procedimento d'opposizione contro di essa, né è rilevante accertare se di tale qualità fosse consapevole la parte convenuta al tempo dell'atto impugnato, trattandosi di atteggiamento soggettivo non compreso fra i requisiti occorrenti per l'accoglimento della domanda (influenzata dalla "scientia" o dalla "inscientia" dello stato d'insolvenza dell'obbligato, a prescindere dalla prospettazione della sussistenza delle ulteriori condizioni necessarie per l'apertura del fallimento).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)