Sez. 3, Sentenza n. 16401 del 27/07/2011 (Rv. 618928 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE | Correzione della motivazione della sentenza di merito - Presupposti - Stimolazione del contraddittorio delle parti - Necessità - Esclusione - Introduzione dell'art. 101, secondo comma, cod. proc. civ. da parte della legge n. 69 del 2009 - Irrilevanza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE
Anche nel regime del ricorso di cassazione conseguente alla novella recata dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, e, quindi, della introduzione della norma dell'art. 101, secondo comma, cod. proc. civ., l'esercizio da parte della Corte di cassazione del potere d'ufficio di correzione della motivazione della sentenza, ai sensi dell'art. 384, quarto comma, cod. proc. civ., non è soggetto alla regola di cui al terzo comma del medesimo articolo, che impone alla Corte il dovere di stimolare il contraddittorio delle parti sulle questioni rilevabili d'ufficio che ritenga di porre a fondamento della decisione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)