Sez. 3, Sentenza n. 22283 del 21/10/2009 (Rv. 610308 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE | Correzione della motivazione della sentenza di merito - Presupposti - Stimolazione del contraddittorio delle parti - Necessità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE
L'esercizio da parte della Corte di cassazione del potere d'ufficio di correzione della motivazione della sentenza, ai sensi dell'art. 384, quarto comma, cod. proc. civ., non è soggetto alla regola di cui al terzo comma del medesimo articolo, che impone alla Corte il dovere di stimolare il contraddittorio delle parti sulle questioni rilevabili d'ufficio che ritenga di porre a fondamento della decisione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 384 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)