Sez. 2, Sentenza n. 1821 del 09/06/1972 (Rv. 358822 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IMPIEGATO PRIVATO E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - IN GENERE - OPERAIO - IN GENERE - DIFFERENZE - MANSIONI SOLO ESECUTIVE - QUALIFICA DI OPERAIO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IMPIEGATO PRIVATO E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - IN GENERE - OPERAIO - IN GENERE - DIFFERENZE - MANSIONI SOLO ESECUTIVE - QUALIFICA DI OPERAIO.*
Per la qualifica di impiegato, anche se di ordine, e sempre necessaria la ricorrenza di una attivita di collaborazione con l'imprenditore nello svolgimento di compiti di organizzazione, di propulsione, di direzione o di vigilanza, con autonoma facolta di decisione e di iniziativa in ordine agli stessi; pertanto e certamente operaio colui che svolge prestazioni anche non normali di natura meramente esecutiva, rispetto alle quali manchi autonomia, iniziativa e decisione. (V 1444'69, mass n 340218).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)