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Sez. 2, Sentenza n. 1821 del 09/06/1972 (Rv. 358822 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IMPIEGATO PRIVATO E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - IN GENERE - OPERAIO - IN GENERE - DIFFERENZE - MANSIONI SOLO ESECUTIVE - QUALIFICA DI OPERAIO.*
Stato
decisa il 1972-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358822-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IMPIEGATO PRIVATO E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - IN GENERE - OPERAIO - IN GENERE - DIFFERENZE - MANSIONI SOLO ESECUTIVE - QUALIFICA DI OPERAIO.*

Per la qualifica di impiegato, anche se di ordine, e sempre necessaria la ricorrenza di una attivita di collaborazione con l'imprenditore nello svolgimento di compiti di organizzazione, di propulsione, di direzione o di vigilanza, con autonoma facolta di decisione e di iniziativa in ordine agli stessi; pertanto e certamente operaio colui che svolge prestazioni anche non normali di natura meramente esecutiva, rispetto alle quali manchi autonomia, iniziativa e decisione. (V 1444'69, mass n 340218).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)