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Sez. 2, Sentenza n. 1444 del 02/05/1969 (Rv. 340218 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI DIPENDENTI - QUALIFICHE - IMPIEGATO E OPERAIO; DIFFERENZA - MANSIONI SOLO ESECUTIVE - QUALIFICA DI OPERAIO.*
Stato
decisa il 1969-05-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/340218-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI DIPENDENTI - QUALIFICHE - IMPIEGATO E OPERAIO; DIFFERENZA - MANSIONI SOLO ESECUTIVE - QUALIFICA DI OPERAIO.*

Anche le mansioni che non richiedono un'attivita manuale debbono egualmente definirsi di operaio, allorche esse si mantengano nella sfera della semplice esecuzione e non involgano alcuna discrezionalita, ne, comunque, implichino l'Esercizio di attivita che abbiano carattere sostitutivo o integrativo dell'opera organizzativa, tecnica o amministrativa, dell'impresa, si che difetti, in esse, l'estremo della collaborazione che caratterizza il rapporto di impiego. (V. 1403-67, massima n.328024 2139-62).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)