Sez. 2, Sentenza n. 1444 del 02/05/1969 (Rv. 340218 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI DIPENDENTI - QUALIFICHE - IMPIEGATO E OPERAIO; DIFFERENZA - MANSIONI SOLO ESECUTIVE - QUALIFICA DI OPERAIO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI DIPENDENTI - QUALIFICHE - IMPIEGATO E OPERAIO; DIFFERENZA - MANSIONI SOLO ESECUTIVE - QUALIFICA DI OPERAIO.*
Anche le mansioni che non richiedono un'attivita manuale debbono egualmente definirsi di operaio, allorche esse si mantengano nella sfera della semplice esecuzione e non involgano alcuna discrezionalita, ne, comunque, implichino l'Esercizio di attivita che abbiano carattere sostitutivo o integrativo dell'opera organizzativa, tecnica o amministrativa, dell'impresa, si che difetti, in esse, l'estremo della collaborazione che caratterizza il rapporto di impiego. (V. 1403-67, massima n.328024 2139-62).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)