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Sez. 5, Sentenza n. 19371 del 17/12/2003 (Rv. 569030 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Fusione per incorporazione - Società interamente partecipata dall'incorporante - Direttive CEE nn. 335 del 17 luglio 1969, 80 del 9 aprile 1973 e 303 del 10 giugno 1985 - Ostatività alla applicazione della imposta proporzionale di registro - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569030-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE

In tema di imposta di registro ed in caso di fusione per incorporazione, va distinta l'ipotesi di società interamente partecipata dall'incorporante, in cui la direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE (come modificata dalle direttive del Consiglio 9 aprile 1973, 73/80/CEE e 10 giugno 1985, 85/303/CEE) non osta alla riscossione dell'imposta proporzionale di registro in abse alla tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, dall'ipotesi di società non interamente partecipata dall'incorporante, in cui la direttiva medesima osta a siffatta imposizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2501, Direttive del Consiglio CEE 17/07/1969 num. 335 art. 4, Direttive del Consiglio CEE 09/04/1973 num. 80, DPR 26/04/1986 num. 131 all. A art. 4, Direttive del Consiglio CEE 17/07/1969 num. 335 art. 7, Direttive del Consiglio CEE 10/06/1985 num. 303

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)