Sez. 5, Sentenza n. 4323 del 26/03/2002 (Rv. 553287 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Fusione per incorporazione - Società incorporante - Detenzione della totalità delle azioni o quote della società incorporata - Direttive CEE nn. 335 del 17 luglio 1969 e 303 del 10 giugno 1985 - Ostatività all'applicazione dell'imposta di registro - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE
La direttiva del Consiglio 17 luglio 1969 69/335/CEE, relativa alle imposte indirette sulla raccolta di capitali, come modificata dalla direttiva del Consiglio 10 giugno 1985 85/303/CEE, non osta all'applicazione dell'imposta di registro in caso di incorporazione di società ad opera di altra società che detiene la totalità delle azioni o delle quote della società incorporata (conf. Corte di Giustizia delle Comunità Europee 27 ottobre 1998 in causa C-152/97).
Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 17/07/1969 num. 335, Direttive del Consiglio CEE 10/06/1985 num. 303, DPR 26/04/1986 num. 131 all. A art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)