Sez. 5, Sentenza n. 25478 del 15/05/2014 Cc. (dep. 13/06/2014) Rv. 259847 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Riesame proposto dal difensore del terzo interessato - Difetto di procura speciale - Applicabilità dell'art. 182 cod. proc. civ. - Esclusione - Ragioni.
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE
L'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo proposta dal difensore del terzo interessato privo di procura speciale è inammissibile, nè il difetto di rappresentanza può essere regolarizzato previa concessione di un termine a norma dell'art. 182, comma secondo, cod. proc. civ. (In motivazione, la Corte ha sottolineato l'incompatibilità della disposizione processual-civilistica con la conformazione della procedura del riesame, in quanto l'assegnazione del termine potrebbe di fatto impedire la pronuncia della decisione nei dieci giorni dalla ricezione degli atti e, quindi, rimettere alla volontà del terzo interessato il potere di far registrare la sopravvenuta inefficacia della misura).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 100 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)