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Sez. 2, Sentenza n. 37496 del 07/10/2025 Cc. (dep. 17/11/2025) Rv. 288933-02

DIFESA E DIFENSORI - DIFENSORE DELLE PARTI PRIVATE | Revoca della nomina del difensore di fiducia cui sia stata conferita procura speciale ex art. 110 cod. proc. pen. - Effetti - Revoca automatica della procura speciale - Esclusione – Ragioni - Indicazioni.
Stato
decisa il 2025-10-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288933-02

DIFESA E DIFENSORI - DIFENSORE DELLE PARTI PRIVATE

La revoca del difensore munito di procura speciale ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen., come la nomina, non consentita, di un secondo difensore in aggiunta al primo, non comporta la revoca automatica della procura speciale allo stesso rilasciata, dovendo questa, per la sua differente funzione, relativa a un diverso e più ampio potere, essere manifestata espressamente nelle stesse forme dell'atto di conferimento e depositata presso la cancelleria del giudice ovvero mediante deposito telematico. (In motivazione la Corte ha altresì affermato che la nomina difensiva è un negozio unilaterale di investitura del potere di rappresentare la parte in giudizio valevole, fino a revoca o rinuncia, per tutta la durata del processo, mentre la procura speciale investe il professionista, in relazione ad un determinato procedimento, del potere di rappresentare il soggetto che gliela conferisce, nel compimento di specifici atti di cui questi è titolare in proprio).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 100 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 107, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 122, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 111 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 122

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)