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Sez. 5, Sentenza n. 18885 del 14/04/2014 Cc. (dep. 07/05/2014) Rv. 260214 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FATTI COMMESSI A DANNO DI CONGIUNTI - IN GENERE | Furto di cosa sottoposta a sequestro di proprietà del congiunto - Applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 649 cod. pen. - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-04-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260214-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FATTI COMMESSI A DANNO DI CONGIUNTI - IN GENERE

Ricorrono i presupposti di operatività della causa di non punibilità di cui all'art. 649 cod. pen. nel caso in cui la cosa sottratta, di proprietà del congiunto, sia sottoposta a sequestro amministrativo, in quanto l'oggetto di tutela del delitto di furto è esclusivamente individuabile nel diritto di proprietà, nei diritti reali personali o di godimento, o nel possesso sulla cosa sottratta, di guisa che persona offesa deve intendersi il titolare di detti diritti o del predetto potere di fatto. Ne deriva che la lesione di eventuali ulteriori interessi di altri soggetti determinata dalla sottrazione della cosa rimane estranea all'oggettività giuridica del furto, ivi compreso l'interesse dell'autorità al mantenimento del vincolo cautelare sulla cosa oggetto di furto, interesse che, peraltro, trova la sua specifica tutela nell'ambito dell'art. 334 cod. pen. e nei tassativi limiti previsti da quest'ultima disposizione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 com. 1 n. 7, Cod. Pen. art. 649 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)