Sez. L, Sentenza n. 13283 del 10/09/2003 (Rv. 566746 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA TUBERCOLOSI - IN GENERE | Campo di applicazione - Legge n. 552 del 1955 - Estensione ad ogni istituzione pubblica sanitaria - Portata - Istituzioni di beneficienza e assistenza - Inclusione - Natura pubblica o privata delle stesse - Irrilevanza - Fattispecie anteriore al 1 gennaio 1996.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA TUBERCOLOSI - IN GENERE
Poiché, ai sensi della legge 1 luglio 1955, n. 552, l'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi è stata estesa a tutto il personale di qualsiasi categoria, sanitario, amministrativo o salariato, che presti la sua opera presso i sanatori, gli ospedali civili e psichiatrici, le cliniche, i consorzi antitubercolari e ogni altra istituzione pubblica (con riguardo a periodo anteriore alla entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335, il cui art. 3, comma 28, ha previsto, ma solo dal 1996, che l'obbligo di assicurazione per la tubercolosi vale solo per le IPAB convenzionate con il Servizio sanitario nazionale) anche i dipendenti delle istituzioni di assistenza e beneficenza, che svolgano attività infermieristica, sono soggetti a tale assicurazione obbligatoria, a prescindere dalla natura, pubblica o privata, delle dette istituzioni, senza che rilevi la maggiore o minore importanza e ampiezza delle terapie che vengono praticate, dovendosi avere riguardo alla necessità di garantire i lavoratori che, venendo in contatto con persone non autosufficienti e colpite da affezioni senili, siano comunque esposti al contatto con le malattie e quindi al rischio relativo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva rigettato la pretesa dell'INPS di versamento dei contributi per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi da parte di una casa di riposo e soggiorno che occupava personale infermieristico).
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 38, Legge 06/04/1936 num. 1155 CORTE COST., Legge 01/07/1955 num. 552, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)