Sez. L, Sentenza n. 7666 del 05/08/1998 (Rv. 517754 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA TUBERCOLOSI - IN GENERE | Personale addetto all'infermeria di una casa di riposo - Assoggettamento all'assicurazione - Sussistenza. (Fattispecie anteriore all'entrata in vigore della legge n. 335 del 1995).
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA TUBERCOLOSI - IN GENERE
Alla stregua dell'art. 7 R.D. n. 163 del 1938 e dell'art. unico legge n. 552 del 1955, il personale amministrativo e sanitario addetto alle infermerie è soggetto all'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, ancorché dette infermiere operino all'interno di strutture di assistenza e beneficenza (nella specie casa di riposo), senza che su detto obbligo assicurativo possa influire, per il passato, l'art. 3 legge n. 335 del 1995 (prevedente tale obbligo solo per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza IPAB o loro reparti convenzionati col servizio sanitario nazionale), trattandosi di norma destinata ad operare per il futuro (dal 1-1-1996) e pertanto non incidente sui rapporti pregressi.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/09/1938 num. 1631 art. 7, Legge 01/07/1955 num. 552, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)