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Sez. L, Sentenza n. 2475 del 09/04/1986 (Rv. 445570 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DISTINZIONE DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO - PRESTAZIONE PROFESSIONALE A TEMPO PARZIALE - ELEMENTO DELLA SUBORDINAZIONE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1986-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445570-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DISTINZIONE DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO - PRESTAZIONE PROFESSIONALE A TEMPO PARZIALE - ELEMENTO DELLA SUBORDINAZIONE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

L'elemento della subordinazione che caratterizza il contratto di lavoro subordinato e lo distingue dal lavoro autonomo si identifica nel particolare vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore di opera ad un potere direttivo del datore di lavoro con conseguente limitazione delle sue libertà. Pertanto, con riferimento ad un rapporto che prevede una prestazione professionale a tempo parziale (nella specie, prestazioni di un medico di fabbrica), è da escludere l'elemento della subordinazione, allorché il giudice del merito accerti l'assenza di un superiore gerarchico e la Mancanza di un dovere di giustificare le assenze. (V 2728/83, mass n 427630).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)