diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3000 del 17/05/1995 Cc. (dep. 22/06/1995) Rv. 201730 - 01

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) | Affidamento in prova al servizio sociale - Condizioni - Positività della prognosi di reinserimento sociale - Strumenti per la sua formulazione.
Stato
decisa il 1995-05-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201730-01

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)

Il presupposto normativo per la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale è la prognosi positiva circa l'idoneità di tale misura a facilitare il reinserimento sociale del condannato, prima della completa espiazione della pena. Lo strumento cognitivo principale di cui, a tal fine, dispone il Tribunale di sorveglianza, è costituito dagli esiti dell'osservazione personologica riguardanti il completo distacco e la critica revisione del vissuto criminale da parte del condannato.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)