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Sez. 1, Sentenza n. 3145 del 26/06/1978 (Rv. 392604 - 01)

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA DI FAMIGLIA - OGGETTO - IN GENERE - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - PARTECIPAZIONE AZIONARIA - UTILI DISTRIBUITI IN FORMA DI DIVIDENDI - RILEVANZA - ESTENSIONE AGLI UTILI DESTINATI A RISERVA - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1978-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392604-01

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA DI FAMIGLIA - OGGETTO - IN GENERE - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - PARTECIPAZIONE AZIONARIA - UTILI DISTRIBUITI IN FORMA DI DIVIDENDI - RILEVANZA - ESTENSIONE AGLI UTILI DESTINATI A RISERVA - LEGITTIMITA.*

La Determinazione della base imponibile, agli effetti dell'imposta di famiglia, ai sensi e sotto il vigore dell'art 117 del RD 14 settembre 1931 n 1175 (testo unico sulla finanza locale), va effettuata valutando la complessiva situazione economica del gruppo familiare, quale risulta non soltanto dal godimento di specifici redditi, ma anche da ogni altro fatto od elemento che possa comunque su di essa incidere. Pertanto, nell'accertare la Rilevanza di una partecipazione azionaria su detto imponibile, deve tenersi conto non soltanto degli utili distribuiti in Forma di dividendi, ma anche di quelli destinati a riserva, atteso che essi, traducendosi in un rafforzamento della situazione economica della societa, e, quindi, in un aumento del valore delle azioni, comportano una maggiore agiatezza degli azionisti. (V 3377/76, mass n 382164).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 117 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)