Sez. U, Sentenza n. 7832 del 15/07/1993 (Rv. 483175 - 01)
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - Enti pubblici | Controversie di lavoro - Determinazione della giurisdizione - Riferimento al "petitum" sostanziale - Domande di accertamento dell'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego - Giurisdizione amministrativa - Assoggettamento del rapporto alla disciplina di un contratto collettivo di diritto privato, mancanza di un atto di nomina, diversa qualificazione del rapporto da parte dell'ente e apposizione di un termine di durata - Irrilevanza.
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - Enti pubblici
Nelle controversie di lavoro nei confronti di enti pubblici, la giurisdizione si determina alla stregua del "petitum" sostanziale, verificando cioè quanto sia stato effettivamente domandato dall'attore, al di là della mera prospettazione. Ne consegue che esula dalla giurisdizione ordinaria ed è devoluta a quella del giudice amministrativo la cognizione della domanda il cui sostanziale contenuto tenda all'accertamento dell'avvenuta istaurazione di un rapporto di pubblico impiego, quale conseguenza dell'inserimento del prestatore di lavoro, in posizione di subordinazione e con carattere di continuità, nell'ambito dell'organizzazione dell'ente pubblico - non, invece, in quella, separata e distinta, gestita dall'ente con criteri di imprenditorialità, ancorché in correlazione ai propri fini istituzionali -, senza che rilevino in contrario né l'assoggettamento del rapporto alla disciplina sostanziale dettata da un contratto collettivo di diritto privato, né la mancanza di un atto formale di nomina, né la diversa qualificazione del rapporto medesimo da parte del detto ente, né, infine, l'apposizione di termini di durata della prestazione lavorativa.
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)