Sez. 1, Sentenza n. 293 del 14/01/1991 (Rv. 470470 - 01)
Procedimenti sommari - D'ingiunzione - Decreto - Notificazione | Nullità della notificazione - Ragioni del debitore - Deduzione con opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ..
Procedimenti sommari - D'ingiunzione - Decreto - Notificazione
In caso di nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, il debitore può far valere le sue ragioni con l'opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ., e non anche attraverso il ricorso per la declaratoria d'inefficacia del decreto, di cui all'art. 188 disp. att. cod. proc. civ., presupponendo tale rimedio la mancanza o la giuridica inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 188 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 188 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)