Sez. 3, Sentenza n. 21170 del 20/10/2015 (Rv. 637616 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - FACOLTATIVO | Morte di una delle parti - Interruzione del processo - Mancata riassunzione nei confronti degli eredi - Conseguenze - Estinzione del giudizio nei confronti della parte deceduta - Prosecuzione nei confronti delle altre parti - Configurabilità - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - FACOLTATIVO
In tema di litisconsorzio facoltativo, ove all'interruzione del processo per morte di uno dei creditori o condebitori non segua l'atto di riassunzione effettuato nel termine previsto nei confronti dei suoi eredi, il processo prosegue solo per i rapporti processuali relativi alle parti regolarmente citate, mentre, con riguardo alla parte deceduta, si estingue in applicazione del principio di cui all'art. 1306 c.c., per cui, anche in caso di rapporto plurisoggettivo solidale, sono possibili le azioni di un solo contitolare o verso un solo contitolare, dirette a perseguire l'adempimento dell'obbligazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1306, Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)