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Sez. 3 - , Ordinanza n. 4684 del 21/02/2020 (Rv. 656912 - 02)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE | Litisconsorzio facoltativo - Evento interruttivo relativo ad uno dei litisconsorti - Mancata riassunzione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2020-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656912-02

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE

In tema di litisconsorzio facoltativo, quale quello che si determina nel giudizio promosso verso più coobbligati solidali, verificatasi una causa di interruzione nei confronti di uno di essi, ove il giudice non si avvalga del potere di disporre la separazione delle cause ex art. 103 c.p.c., la mancata riassunzione della lite nel termine fissato dall'art. 305 c.p.c. non impedisce l'ulteriore prosecuzione del processo relativamente ai litisconsorti non colpiti dall'evento interruttivo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)