Sez. L, Sentenza n. 13358 del 11/12/1991 (Rv. 475000 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Per giusta causa | Valutazione della gravità delle mancanze - Incensurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie.
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Per giusta causa
La valutazione del giudice del merito circa la gravità delle mancanze del lavoratore e la loro idoneità ad integrare giusta causa di licenziamento è incensurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici. (Nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto la legittimità del licenziamento del lavoratore che, incaricato di uno studio di programmazione e pianificazione di un nuovo prodotto da commercializzare, aveva presentato una relazione assolutamente inutilizzabile).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)