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Sez. L, Sentenza n. 2032 del 23/02/1995 (Rv. 490649 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Accertamento del giudice del merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti - Vizi logici della motivazione - Rilevanza - Estremi.
Stato
decisa il 1995-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490649-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA

La valutazione del giudice del merito circa la gravità delle mancanze del lavoratore e la loro idoneità ad integrare una giusta causa di licenziamento è incensurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata ed immune da vizi logici; detti vizi, peraltro, non possono consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello prospettato dalla parte, essendo invece ravvisabili soltanto allorché nel ragionamento del giudice del merito sia riscontrabile il mancato o il deficiente esame di punti decisivi della controversia oppure l'insanabile contrasto tra le argomentazioni addotte, tale da non consentire una completa ed esauriente verifica del procedimento logico-giuridico posto a sostegno della decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)