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Sez. L, Sentenza n. 4027 del 20/09/1977 (Rv. 387708 - 01)

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AFFITTO - DI FONDI RUSTICI - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CONDIZIONI - SCADENZA CONVENZIONALE DEL CONTRATTO - QUALITA DI COLTIVATORE DIRETTO - NECESSITA - SUCCESSIVO ACQUISTO - INIDONEITA.*
Stato
decisa il 1977-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387708-01

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AFFITTO - DI FONDI RUSTICI - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CONDIZIONI - SCADENZA CONVENZIONALE DEL CONTRATTO - QUALITA DI COLTIVATORE DIRETTO - NECESSITA - SUCCESSIVO ACQUISTO - INIDONEITA.*

Il diritto alla proroga legale di un contratto di affitto di fondo rustico sorge ed entra a far parte del patrimonio dell'affittuario soltanto alla scadenza della durata convenzionale del contratto: ne consegue che questo e il momento in cui deve sussistere nello affittuario la qualita di coltivatore diretto, necessaria per l'acquisto del diritto alla proroga, ne tale qualita puo utilmente sopravvenire in un momento successivo (e cioe al momento della pronuncia), poiche in conseguenza dell'originario difetto il diritto stesso non e mai NATO e l'occupazione del fondo si e quindi protratta senza titolo. (V 1852/73, mass n 364866).*

Riferimenti normativi: Legge 15/09/1964 num. 756 art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)