Sez. 3, Sentenza n. 1852 del 26/06/1973 (Rv. 364866 - 01)
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - DOMANDA DI RISOLUZIONE DI UN CONTRATTO DI AFFITTO DI FONDO RUSTICO PROPOSTA PRIMA DELLA SCADENZA CONVENZIONALE DI ESSO - COMPETENZA DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE.*
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - DOMANDA DI RISOLUZIONE DI UN CONTRATTO DI AFFITTO DI FONDO RUSTICO PROPOSTA PRIMA DELLA SCADENZA CONVENZIONALE DI ESSO - COMPETENZA DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE.*
Il diritto alla proroga legale di un contratto di affitto di fondo rustico sorge ed entra nel patrimonio dell'affittuario soltanto alla scadenza della durata convenzionale del contratto. Pertanto, la domanda di risoluzione di tale contratto, proposta prima della scadenza convenzionale, importando per l'affittuario, se accolta, la perdita della proroga legale spettantegli dopo la scadenza convenzionale del contratto, e di Competenza delle Sezioni specializzate agrarie. (Conf 206/70, mass n 345016; 3948/68, mass n 337498; 1816/65).*
Riferimenti normativi: Legge 15/09/1964 num. 756 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)