Sez. 1, Sentenza n. 9486 del 13/09/1993 (Rv. 483732 - 01)
Poste e radiotelecomunicazioni pubbliche - Servizi di telecomunicazione - Radio e televisione - Canone di abbonamento | Pagamento - Obbligo - Presupposto - Controversie relative all'obbligo di pagamento del canone - Società concessionaria del servizio radiotelevisivo - Intervento in grado di appello - Ammissibilità.
Poste e radiotelecomunicazioni pubbliche - Servizi di telecomunicazione - Radio e televisione - Canone di abbonamento
L'obbligo di pagamento del canone di abbonamento al servizio radiotelevisivo pubblico discende dalla mera detenzione - ancorché in zona non coperta dal servizio stesso, per mancanza di idoneo ripetitore - di un apparecchio che si caratterizzi per attitudine o adattabilità alla ricezione di qualsiasi emittente radiofonica o televisiva, italiana o straniera, pubblica o privata, e, di conseguenza, la competente amministrazione finanziaria è legittimata a pretenderne l'adempimento, nelle controversie in ordine al quale è, peraltro, consentito l'intervento, in grado di appello, della società concessionaria del pubblico servizio suddetto, in quanto titolare di una posizione giuridica autonoma - derivantele dall'art. 15 della legge 14 aprile 1975, n. 103, che prevede la devoluzione a detta società dell'ottantasei per cento del canone - suscettibile di pregiudizio per effetto della decisione resa fra le parti originarie.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 344, Legge 10/12/1954 num. 1150 art. 1, Legge 14/04/1975 num. 103 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)