Sez. 5, Sentenza n. 7942 del 20/04/2016 (Rv. 639442 - 01)
POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - RADIO E TELEVISIONE - CANONE DI ABBONAMENTO | Società esercente attività di telediffusione - Obbligo di pagamento del canone - Sussistenza - Fondamento.
POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - RADIO E TELEVISIONE - CANONE DI ABBONAMENTO
Il canone di abbonamento al servizio radiotelevisivo pubblico è dovuto anche dai soggetti titolari di concessione radiotelevisiva in ambito locale, dovendosi ritenere interamente abrogato l'art. 18 del r.d.l. n. 246 del 1938, che esonerava dal pagamento gli enti tenuti al contributo fisso obbligatorio per la radiofonia, all'esito dell'abolizione dei contributi annui fissi per le radioaudizioni circolari, atteso che i termini di radiofonia e radioaudizione sono sovrapponibili.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/05/1948 num. 821 art. 1, Regio Decr. Legge 21/02/1938 num. 246 art. 1 com. 1 CORTE COST., Regio Decr. Legge 21/02/1938 num. 246 art. 18 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)