Sez. 3, Sentenza n. 6564 del 19/12/1980 (Rv. 410352 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE - DI UN'UNICA COPIA AI RICORRENTI NEL DOMICILIO ELETTO PRESSO IL COMUNE DIFENSORE - VALIDITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE - DI UN'UNICA COPIA AI RICORRENTI NEL DOMICILIO ELETTO PRESSO IL COMUNE DIFENSORE - VALIDITA.*
Il principio secondo cui la notificazione dell'atto d'impugnazione deve avvenire mediante consegna di tante copie quante sono le parti contro cui l'impugnazione e proposta, ancorche unico sia il procuratore presso cui essa abbiano eletto domicilio, non puo estendersi agli Atti - come il controricorso per Cassazione - che mirino a resistere al gravame, per i quali e sufficiente la notifica in unica copia ai ricorrenti nel domicilio eletto presso il comune difensore.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)