Sez. 2, Sentenza n. 5667 del 18/10/1988 (Rv. 460207 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE - PLURALITÀ DI PARTI - DIFENSORE COMUNE - NOTIFICA IN UNICA COPIA DEL CONTRORICORSO - SUFFICIENZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE - PLURALITÀ DI PARTI - DIFENSORE COMUNE - NOTIFICA IN UNICA COPIA DEL CONTRORICORSO - SUFFICIENZA.*
Il principio secondo cui la notificazione dell'atto d'impugnazione deve avvenire mediante consegna di tante copie quante sono le parti contro cui l'impugnazione è proposta, ancorché unico sia il procuratore presso cui esse abbiano eletto domicilio, non può estendersi agli Atti - come il controricorso in Cassazione - che mirino a resistere al gravame, per i quali è sufficiente la notifica in unica copia ai ricorrenti nel domicilio eletto presso il comune difensore. (Conf 3772/85, mass n 441357; (Conf 1733/85, mass n 439687; (Conf 3535/83, mass n 428442; (Conf 6711/82, mass n 424347; (Conf 6564/80, mass n 410352).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)