Sez. 1, Sentenza n. 7716 del 07/06/2000 (Rv. 537374 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO | Omessa valutazione delle critiche della parte contro la C.T.U. - Ricorso per cassazione per difetto di motivazione - Onere del ricorrente di precisare nel ricorso il contenuto delle critiche - Sussistenza.
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO
La parte che, con il ricorso per cassazione, deduca il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere essa deciso la causa sulla base di una consulenza tecnica d'ufficio, ignorando la critica sollevata contro l'operato del consulente, ha l'onere di precisare nel ricorso il contenuto specifico di dette critiche, non essendone possibile l'esposizione "per relationem", attraverso il riferimento agli atti del pregresso giudizio di merito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)