Sez. U, Sentenza n. 4436 del 10/07/1980 (Rv. 408310 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - ATTRIBUZIONE AI GIUDICI ORDINARI - INQUADRAMENTO DEL PRESTATORE DI LAVORO IN UNA DETERMINATA QUALIFICA - PREVIA VALUTAZIONE COMPARATIVA DEL MERITO IMPOSTA AL DATORE DI LAVORO DA NORME REGOLAMENTARI O DAI CONTRATTI COLLETTIVI - OMISSIONE - LESIONE DI POSIZIONI SOGGETTIVE GIURIDICAMENTE PROTETTE - TUTELABILITA INNANZI IL GIUDICE ORDINARIO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - ATTRIBUZIONE AI GIUDICI ORDINARI - INQUADRAMENTO DEL PRESTATORE DI LAVORO IN UNA DETERMINATA QUALIFICA - PREVIA VALUTAZIONE COMPARATIVA DEL MERITO IMPOSTA AL DATORE DI LAVORO DA NORME REGOLAMENTARI O DAI CONTRATTI COLLETTIVI - OMISSIONE - LESIONE DI POSIZIONI SOGGETTIVE GIURIDICAMENTE PROTETTE - TUTELABILITA INNANZI IL GIUDICE ORDINARIO.*
Qualora, per l'inquadramento in una determinata qualifica, il datore di lavoro, in forza di prescrizioni regolamentari o dei contratti collettivi, sia tenuto ad una valutazione comparativa del merito degli aspiranti, l'omissione di tale valutazione non puo ricollegarsi all'Esercizio di un potere discrezionale, da circoscriversi al contenuto della valutazione stessa e delle conseguenti scelte in concreto operate, ma integra una lesione in danno dell'aspirante escluso, di posizioni soggettive giuridicamente protette, e, quindi, ove il rapporto di lavoro abbia natura privatistica (nella specie, trattandosi di un dipendente del consorzio di bonifica di Bradano e metaponto, ente pubblico economico), tutelabili dinanzi al giudice ordinario. (V 5688/79, mass n 402286).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)