Sez. 1, Sentenza n. 1584 del 10/03/1980 (Rv. 405155 - 01)
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - FINANZIAMENTI (CREDITO) - IN GENERE - INDUSTRIALIZZAZIONE DEL MEZZOGIORNO - PRIVILEGIO CONVENZIONALE EX ART 15 DELLA LEGGE N 298 DEL 1953 - LIMITAZIONE AI SOLI MACCHINARI ED IMPIANTI - PORTATA.*
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - FINANZIAMENTI (CREDITO) - IN GENERE - INDUSTRIALIZZAZIONE DEL MEZZOGIORNO - PRIVILEGIO CONVENZIONALE EX ART 15 DELLA LEGGE N 298 DEL 1953 - LIMITAZIONE AI SOLI MACCHINARI ED IMPIANTI - PORTATA.*
Il privilegio convenzionale, che venga costituito, a norma dello art 15 della legge 11 aprile 1953 n 298, per finanziamenti di attivita industriali nell'Italia meridionale e insulare, e oggettivamente limitato ai soli 'macchinari ed impiantì, i quali ultimi vanno intesi come tutte le entita, diverse dai macchinari e dallo stabilimento, che sono inserite nello stabilimento stesso al fine del suo funzionamento.*
Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/10/1947 num. 1075 art. 3, Legge 11/04/1953 num. 298 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)