Sez. 1, Sentenza n. 158 del 10/01/1998 (Rv. 511426 - 01)
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITÀ - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO | Omessa assunzione di altri mezzi di prova ammessi dal giudice - Giuramento suppletorio - Inammissibilità - Fondamento - Omessa assunzione di altri mezzi di prova perché dichiarati inammissibili dal giudice - Giuramento suppletorio - Inammissibilità - Esclusione.
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITÀ - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO
Il giuramento suppletorio, essendo un mezzo istruttorio complementare e sussidiario, è inammissibile quando altri mezzi di prova, ancorché ammessi dal giudice o comunque acquisiti al processo, non siano stati ancora assunti; tale inammissibilità non sussiste quando gli altri mezzi di prova non siano stati assunti perché dichiarati dal giudice inammissibili.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 240, Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)