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Sez. 1, Sentenza n. 158 del 10/01/1998 (Rv. 511426 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITÀ - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO | Omessa assunzione di altri mezzi di prova ammessi dal giudice - Giuramento suppletorio - Inammissibilità - Fondamento - Omessa assunzione di altri mezzi di prova perché dichiarati inammissibili dal giudice - Giuramento suppletorio - Inammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/511426-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITÀ - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO

Il giuramento suppletorio, essendo un mezzo istruttorio complementare e sussidiario, è inammissibile quando altri mezzi di prova, ancorché ammessi dal giudice o comunque acquisiti al processo, non siano stati ancora assunti; tale inammissibilità non sussiste quando gli altri mezzi di prova non siano stati assunti perché dichiarati dal giudice inammissibili.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 240, Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)