Sez. 1, Sentenza n. 11360 del 16/10/1984 Ud. (dep. 21/12/1984) Rv. 167199 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - DECLARATORIA IMMEDIATA DI CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - OBBLIGO DI DECLARATORIA - RILEVABILITÀ ANCHE DI UFFICIO - LIMITE TEMPORALE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - DECLARATORIA IMMEDIATA DI CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - OBBLIGO DI DECLARATORIA - RILEVABILITÀ ANCHE DI UFFICIO - LIMITE TEMPORALE.*
L'Obbligo della immediata declaratoria di cause di non punibilità e di Estinzione o di inesistenza del reato sussiste in ogni stato e grado del procedimento e le relative questioni vanno affrontate, anche di ufficio, persino nella ipotesi di inammissibilità non originaria dell'impugnazione. (V mass n 160015; (V mass n 159678; (V mass n 159586; (V mass n 159483).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)