Sez. 5, Sentenza n. 8351 del 27/04/2016 (Rv. 639764 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Agevolazione "prima casa" - Termine per il trasferimento della residenza - Obbligo del contribuente - Inosservanza per lavori di manutenzione straordinaria deliberati dal condominio in epoca successiva all'acquisto - Forza maggiore - Configurabilità .
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
In tema di benefici fiscali per l'acquisto della "prima casa" integra causa di forza maggiore, idonea ad impedire la decadenza dal beneficio fiscale, la deliberazione da parte del condominio di lavori straordinari di manutenzione che rendano di fatto impossibile l'uso dell'immobile, rivestendo tale evento, laddove sia necessario per l'urgente conservazione del fabbricato, carattere di imprevedibilità e non imputabilità , che giustifica il permanere dei benefici fiscali per il contribuente che non abbia adempiuto l'obbligo di trasferire la residenza entro 18 mesi dell'acquisto.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)