Sez. 5, Sentenza n. 2616 del 10/02/2016 (Rv. 639233 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Agevolazioni prima casa - Trasferimento della residenza entro il termine di diciotto mesi - Necessità - Inosservanza - Decadenza - Impedimenti sopravvenuti non imputabili all'acquirente - Irrilevanza - Fattispecie in tema di fallimento della società costruttrice dell'immobile.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
In tema di benefici fiscali cosiddetti "prima casa", qualora il riconoscimento dell'agevolazione all'acquirente sia subordinato alla condizione che egli stabilisca la propria residenza nel territorio del Comune dove si trova l'immobile nei diciotto mesi successivi all'acquisto, il trasferimento costituisce un onere conformativo del potere dell'acquirente, il cui esercizio deve avvenire, a pena di decadenza, entro il termine normativamente previsto, sicché, ai fini del relativo decorso, nessuna rilevanza può essere attribuita ad impedimenti sopravvenuti, anche se non imputabili alla parte interessata. (Fattispecie relativa al sopravvenuto fallimento della società costruttrice dell'immobile).
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 33, Cod. Civ. art. 2964 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2966
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)