Sez. 2, Sentenza n. 526 del 24/01/1979 (Rv. 396639 - 01)
DONAZIONE - FORMA - IN GENERE - INDIRETTA - IN GENERE - INDIRETTA REALIZZAZIONE DELLA LIBERALITA MEDIANTE CONTRATTO COMMUTATIVO - OBBLIGO DELL'ATTO PUBBLICO - INSUSSISTENZA - PROMESSA DI TRASFERIMENTO IMMOBILIARE PER SCRITTURA PRIVATA - CONCESSIONE IN CORRISPETTIVO DEL DIRITTO DI COSTRUIRE IN ADERENZA SUL MURO DI CONFINE - CONTRATTO MISTO O DONAZIONE INDIRETTA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - NULLITA DELLA PROMESSA PER MANCANZA DI ATTO PUBBLICO.*
DONAZIONE - FORMA - IN GENERE - INDIRETTA - IN GENERE - INDIRETTA REALIZZAZIONE DELLA LIBERALITA MEDIANTE CONTRATTO COMMUTATIVO - OBBLIGO DELL'ATTO PUBBLICO - INSUSSISTENZA - PROMESSA DI TRASFERIMENTO IMMOBILIARE PER SCRITTURA PRIVATA - CONCESSIONE IN CORRISPETTIVO DEL DIRITTO DI COSTRUIRE IN ADERENZA SUL MURO DI CONFINE - CONTRATTO MISTO O DONAZIONE INDIRETTA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - NULLITA DELLA PROMESSA PER MANCANZA DI ATTO PUBBLICO.*
L'Obbligo dell'atto pubblico a pena di nullita, previsto per la donazione dall'art 782 cod civ, non sussiste qualora le parti ricorrano, per il concreto perseguimento di un fine di liberalita, ad un contratto commutativo, che conservi la propria autonomia sostanziale, in quanto attui uno effettivo scambio di beni o diritti, sia pure di valore non equivalente ed implicante una attribuzione patrimoniale in favore di una delle parti, e, di conseguenza, resti assoggettato alla disciplina giuridica che gli e propria anche per la parte rivolta all'indiretta realizzazione di detta liberalita. Pertanto, qualora una promessa di trasferimento immobiliare, per scrittura privata, preveda come corrispettivo solo il diritto di costruire in aderenza sul muro di confine, il quale gia spetti per legge al promittente (art 877 cod civ), deve escludersi la possibilita di configurare un contratto misto od una donazione indiretta, nel senso indicato, per difetto di una sia pur limitata sinallagmaticita, e deve ravvisarsi una donazione o promessa di donazione in senso stretto. Ne deriva che, anche a prescindere dall'ammissibilita di un preliminare di donazione diretta, la predetta pattuizione deve ritenersi nulla per Mancanza di atto pubblico.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 769, Cod. Civ. art. 782, Cod. Civ. art. 809, Cod. Civ. art. 877, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1351
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)