Sez. 2, Sentenza n. 6723 del 09/12/1982 (Rv. 424363 - 01)
DONAZIONE - INDIRETTA - NEGOZIO MEZZO - NEGOTIUM MIXTUM CUM DONATIONE - CARATTERI - CAUSA ONEROSA E CONCOMITANTE SPIRITO DI LIBERALITÀ - NEGOZIO SIMULATO - DISTINZIONI.*
DONAZIONE - INDIRETTA - NEGOZIO MEZZO - NEGOTIUM MIXTUM CUM DONATIONE - CARATTERI - CAUSA ONEROSA E CONCOMITANTE SPIRITO DI LIBERALITÀ - NEGOZIO SIMULATO - DISTINZIONI.*
Nel negotium mixtum cum donatione, che deve rivestire la Forma non della donazione ma dello schema negoziale effettivamente adottato dalle parti, la causa del contratto è onerosa, ma il negozio commutativo adottato viene dai contraenti posto in essere per raggiungere in via indiretta, attraverso la voluta sproporzione delle prestazioni corrispettive, una finalità diversa ed ulteriore rispetto a quella di scambio, consistente nell'arricchimento, per mero spirito di liberalità di quello dei contraenti che riceve la prestazione di maggior valore, con ciò venendo il negozio posto in essere a realizzare una donazione indiretta (art. 809 cod. civ.). tale negozio indiretto si realizza nella vendita ad un prezzo inferiore a quello effettivo che si distingue dal negozio simulato nel quale il contratto apparente non corrisponde alla reale volontà delle parti, le quali, sotto Forma di contratto oneroso, intendono invece stipulare un contratto gratuito, per cui la dichiarazione concernente il prezzo non corrisponde alla realtà. (V 526/79, mass n 396639; (V 3526/76, mass nn 382277 382278).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 782, Cod. Civ. art. 809, Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1470
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)