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Sez. 1, Sentenza n. 2690 del 26/10/1989 Cc. (dep. 17/11/1989) Rv. 182547 - 01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALLA ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - SEQUESTRO - CONVALIDA - OMESSA NOTIFICA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1989-10-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/182547-01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALLA ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - SEQUESTRO - CONVALIDA - OMESSA NOTIFICA - CONSEGUENZE.*

Per il principio di tassatività dei casi di nullità e decadenza, l'inosservanza dell'Obbligo di notifica del decreto di convalida del sequestro, previsto dal terzo comma dell'art. 224-bis cod. proc. pen., in quanto non espressamente sanzionata, non ne determina né nullità né decadenza, ma fa solo slittare il "dies a quo" per proporre istanza di riesame. (Conf mass n 170299).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 224 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 343 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)