Sez. 4, Sentenza n. 1778 del 12/08/1985 Cc. (dep. 07/09/1985) Rv. 170299 - 01
PROVA PENALE - SEQUESTRO DI COSE PERTINENTI AL REATO (SEQUESTRO PENALE) - IN GENERE - CONDIZIONI DI LEGITTIMITÀ - MANCATA NOTIFICA DEL DECRETO DI CONVALIDA - IRRILEVANZA - FATTISPECIE.*
PROVA PENALE - SEQUESTRO DI COSE PERTINENTI AL REATO (SEQUESTRO PENALE) - IN GENERE - CONDIZIONI DI LEGITTIMITÀ - MANCATA NOTIFICA DEL DECRETO DI CONVALIDA - IRRILEVANZA - FATTISPECIE.*
La mancata notifica del decreto di convalida del sequestro non incide sulla legittimità del provvedimento, in Mancanza di espressa sanzione di nullità e in presenza, comunque, della conoscenza del fatto da parte dell'interessato che ha avuto la possibilità di esperire tutti i previsti rimedi. (nella specie, in tema di apparecchi destinati a gioco d'azzardo, la S.C. ha precisato che ai fini della verifica della legittimità del sequestro è sufficiente la presenza di una ipotesi di reato per il quale sia prevista la confisca obbligatoria, e che insindacabile è la valutazione del giudice di merito sulla fondatezza dell'imputazione e la natura delle cose sequestrate). (V mass n 140068; (V mass n 160064).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 224 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 337, Cod. Proc. Pen. art. 343 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)