Sez. 2, Sentenza n. 1270 del 15/02/1999 (Rv. 523257 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - COMUNIONE E CONDOMINIO | Manufatto costruito su terreno di più persone - Domanda di demolizione - Unicità del costruttore - Irrilevanza - Litisconsorzio necessario di tutti i comproprietari - Sussistenza.
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - COMUNIONE E CONDOMINIO
Se un condomino agisce per la demolizione di un manufatto realizzato su un terreno in comproprietà con il coniuge del convenuto, ancorché soltanto questi, secondo l'assunto dell'attore, sia l'autore delle opere, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di entrambi i comproprietari, essendo la pronuncia destinata ad incidere su situazioni necessariamente comuni, con la conseguenza che ove la nullità del giudizio per la mancata partecipazione di uno dei litisconsorti necessari venga fatta valere, la pronuncia deve essere annullata e le parti rimesse davanti al primo giudice.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)