Sez. 2, Sentenza n. 5335 del 13/06/1997 (Rv. 505190 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - COMUNIONE E CONDOMINIO | Manufatto costruito su terreno di più persone - Domanda di demolizione - Unicità del costruttore - Irrilevanza - Litisconsorzio necessario di tutti i comproprietari - Sussistenza - Rilevabilità del vizio in Cassazione - Condizioni.
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - COMUNIONE E CONDOMINIO
Se un condomino agisce per la demolizione di un manufatto - nella specie veranda - realizzato su una striscia di terreno in comproprietà con il coniuge del convenuto, pur se in base all'assunto attoreo soltanto questi è l'autore delle opere, il contraddittorio deve esser integrato nei confronti di entrambi i comproprietari e la relativa violazione è rilevabile anche per la prima volta in Cassazione, se emerge dagli atti e sul punto non si è formato il giudicato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 934, Cod. Civ. art. 1120, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 949, Cod. Civ. art. 1100, Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)