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Sez. 1, Sentenza n. 138 del 20/01/1969 (Rv. 338038 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETA - DEI CONTRAENTI - LIMITI - ALIENAZIONE ENTRO UN QUINQUENNIO DEI BENI ACQUISTATI CON ALIQUOTA RIDOTTA - CORRESPONSIONE DELLA DIFFERENZA D'IMPOSTA E DELLA SOPRATASSA - SOGGEZIONE DEL SOLO ACQUIRENTE ALIENANTE.*
Stato
decisa il 1969-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338038-01

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETA - DEI CONTRAENTI - LIMITI - ALIENAZIONE ENTRO UN QUINQUENNIO DEI BENI ACQUISTATI CON ALIQUOTA RIDOTTA - CORRESPONSIONE DELLA DIFFERENZA D'IMPOSTA E DELLA SOPRATASSA - SOGGEZIONE DEL SOLO ACQUIRENTE ALIENANTE.*

Il principio generale, secondo il quale, ai sensi dell'art 93 del RD 30 dicembre 1923, n. 3269, tutte le parti contraenti sono tenute solidalmente ad assolvere l'obbligazione tributaria in materia di imposta di registro, puo essere, in determinati casi, derogato dal legislatore mediante Disposizioni che pongano l'Onere del tributo a carico di una sola parte. Una di tali deroghe e stabilita dall'art. 2 del DL 5 aprile 1945, n 141, il quale dispone che, qualora i beni vengano dall'acquirente alienati a titolo oneroso entro il quinquennio dall'atto di acquisto, si rendono esigibili, a carico di chi li aveva acquistati usufruendo dell'aliquota ridotta, la differenza di imposta ed una sopratassa nella misura fissata dal successivo art 18, ultimo comma, con privilegio sui beni medesimi. (V 2538-66, massima n 324889).*

Riferimenti normativi: Legge 05/04/1945 num. 141 art. 2, Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 93 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)