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Sez. L, Sentenza n. 7001 del 21/08/1987 (Rv. 455178 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - IN GENERE - FUNZIONI SPECIFICHE DI DETTE ASSOCIAZIONI - LEGITTIMAZIONE DI QUESTE A RINUNCIARE, TRANSIGERE O CONCILIARE DIRITTI SOGGETTIVI - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1987-08-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455178-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - IN GENERE - FUNZIONI SPECIFICHE DI DETTE ASSOCIAZIONI - LEGITTIMAZIONE DI QUESTE A RINUNCIARE, TRANSIGERE O CONCILIARE DIRITTI SOGGETTIVI - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Le funzioni specifiche riconosciute dall'ordinamento alle organizzazioni sindacali consistono - come emerge dalle varie norme che (senza tuttavia darne la disciplina prevista dall'art. 39 cost.) fanno ad esse riferimento - nella stipula di contratti collettivi aventi efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti e nello svolgimento, in favore degli stessi, di opera di promozione civile, di sostegno delle rivendicazioni ed assistenza nelle controversie, senza che possa configurarsi una legittimazione delle stesse associazioni a rinunciare, transigere o conciliare diritti soggettivi (ancorché acquisiti dai singoli lavoratori in forza di rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti collettivi), in difetto di espressa autorizzazione, in tal senso, normativa o negoziale. (Conf 5592/86, mass n 448082).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 39, Cod. Civ. art. 1387, Cod. Civ. art. 1392, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2069

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)