Sez. L, Sentenza n. 5592 del 13/09/1986 (Rv. 448082 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - IN GENERE - FUNZIONI SPECIFICHE DI DETTE ASSOCIAZIONI - LEGITTIMAZIONE DI QUESTE A RINUNCIARE, TRANSIGERE O CONCILIARE DIRITTI SOGGETTIVI - ESCLUSIONE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - IN GENERE - FUNZIONI SPECIFICHE DI DETTE ASSOCIAZIONI - LEGITTIMAZIONE DI QUESTE A RINUNCIARE, TRANSIGERE O CONCILIARE DIRITTI SOGGETTIVI - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Le funzioni specifiche riconosciute dall'ordinamento alle associazioni sindacali consistono - come emerge dalle varie norme che (senza tuttavia darne la disciplina prevista dall'art. 39 cost.) fanno ad esse riferimento - nella stipula di contratti collettivi aventi efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti e nello svolgimento, in favore degli stessi, di opera di promozione civile, di sostegno delle rivendicazioni ed assistenza nelle controversie, senza che possa configurarsi una legittimazione delle stesse associazioni a rinunciare, transigere o conciliare diritti soggettivi (ancorché acquisiti dai singoli lavoratori in forza di rapporti giuridici convenuti sulla base dei contratti collettivi), in difetto di espressa previsione normativa in tal senso e comunque di uno specifico mandato dei singoli associati. (V 2245/85, mass n 440287; (V 1577/85, mass n 439561; (V 1140/83, mass n 425917; (V 4280/82, mass n 422255; (V 1482/82, mass n 419302).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 39, Cod. Civ. art. 1387, Cod. Civ. art. 1392, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)